Soft-spam email senza consenso

E’ possibile inviare newsletter senza consenso del destinatario?

Chi si occupa di marketing sa che il regolamento europeo per la protezione di dati personali vieta l’invio di comunicazioni digitali senza acquisire anticipatamente il consenso del destinatario. Eppure analizzando attentamente l’articolo di legge del GDPR un’alternativa c’é per inviare newsletter senza consenso.

Articolo 130 del Codice della Privacy

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del D.LGS. 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. (Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, della Legge 11 gennaio 2018, n. 5.)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

I primi due comma non danno spazio ad altre opzioni se non il consenso volontario dell’Interessato, finalizzato tramite un’azione positiva e dimostrabile, mediante mezzi elettronici, cartacei o in forma orale. Tra i metodi di registrazione e gestione dei dati sensibili consigliamo il software ZGDPR che semplifica le operazioni richieste dal GDPR.

Comma 4: Soft-spam

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il Titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’Interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’Interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’Interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’Interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

Il comma introduce il soft spam, ovvero la possibilità di inviare comunicazioni promozionali esclusivamente tramite email  a clienti per pubblicizzare prodotti e/o servizi analoghi a quelli già in precedenza acquistati dal destinatario.
Tale eccezione si applica in fase di compilazione dell’ordine o nel contratto di servizi e non deve aver rifiutato all’invio o nel corso di ulteriori comunicazioni la negazione di comunicazioni promozionali.

newsletter senza consenso

Come si applica il soft-spam

Come richiesto dall’articolo 6 del GDPR, il primo passo da fare é definire il legittimo interesso ovvero trattare i dati sensibili per finalità di marketing diretto, effettuare un test di bilanciamento LIA (Legitimate Interest Assessment) e una volta superata positivamente la comunicazione di marketing può cominciare. E’ importante dare sempre la possibilità di disiscriversi dalla lista mailing.

L’interesse all’acquisto da il consenso

Il Garante privacy ha affermato che per iniziare una soft-spam, é necessario che ci siano state delle trattative di vendite anche non finalizzate. La trattativa o la richiesta di maggiori informazioni giustifica l’espresso interesse all’acquisto di prodotti o servizi del potenziale cliente.